Accesso Agli Atti - no per pratiche edilizie
Dettagli
A chi è rivolto
Il servizio di accesso agli atti è destinato a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse a consultare i documenti prodotti dal Comune.
Per le richieste di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie fare riferimento la scheda collegata "Accesso agli Atti - Pratiche Edilizia ed Urbanistica" presente nella sezione schede collegate di questa pagina.
Come fare
Accedendo alla procedura online con le credenziali SPID o CIE utilizzando il testo "Accedi al servizio online" della presente scheda, molti dati saranno precaricati automaticamente.
Cosa serve
Credenziali SPID o CIE e l'elenco dei documenti da richiedere
Accesso documentale (Legge n. 241/1990):
sarà necessario indicare l’elenco dei documenti richiesti, la tipologia di consultazione (presa visione o rilascio copia), motivare la richiesta e dichiarare l’interesse diretto, concreto e attuale.
Accesso civico semplice (D.Lgs. n. 33/2013):
è richiesto l’elenco dei documenti richiesti.
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013):
è richiesto l’elenco dei documenti richiesti.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene:
nel caso di accesso documentale (Legge n. 241/1190), copia o la presa visione del documento richiesto;
nel caso di accesso civico semplice (D.Lgs n.33/2013), la pubblicazione dei dati o documenti richiesti nel sito internet dell'Amministrazione;
nel caso di accesso civico generalizzato(D.Lgs n.33/2013), i dati o i documenti richiesti;
Le copie possono essere consegnate solo da chi ha effettuato l'istanza
Tempi e scadenze
Quanto costa
La presentazione della pratica online non prevede nessun pagamento.
In caso di consegna fisica dei documenti:
La copia conforme è sempre soggetta all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla tab. B del D.P.R. 642/1972 che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione.
Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata al pagamento del costo di riproduzione (art. 25 legge 241/90).
Procedure collegate all'esito
L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante lettera raccomandata A.R. o per via telematica. Detta comunicazione sospende i termini del procedimento. Entro 10 gg. dalla sua ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, l’Amministrazione risponde alla richiesta di accesso. I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- D.Lgs 33 del 14/3/2013
- Tab. B del D.P.R. 642/1972