Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e permettono, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, ad ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto in merito ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Richiedere appuntamento all'ufficio preposto.
Possono rivolgersi tutti i residenti nel comune di Pelago maggiorenni e capaci di intendere e di volere.
La domanda di presentazione e deposito della DAT
La dichiarazione compilata e firmata dal disponente e dal fiduciario in originale
Copia di un documento di identità del disponente e del/dei fiduciari
La dichiarazione deve essere consegnata all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente - solo su appuntamento - direttamente dal disponente.
Il funzionario comunale accettante ed incaricato dell’aggiornamento del registro comunale e della banca dati nazionale rilascerà al disponente ricevuta di acquisizione della dichiarazione.
Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.
La dichiarazione può contenere le volontà del disponente “in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”
Tale dichiarazione deve essere espressa da una persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una futura incapacità e dopo avere ricevuto adeguate informazioni “sulle conseguenze delle sue scelte”
La dichiarazione deve essere redatta per iscritto e consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio di stato civile del suo Comune di residenza.
La dichiarazione può contenere l’indicazione di uno o più fiduciari del disponente che hanno la funzione di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie; anche il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere, deve accettare l’incarico sottoscrivendo la DAT o con atto successivo da allegare alla DAT e può rinunciare all’incarico attraverso un atto scritto da comunicare al disponente.
Le DAT sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi tassa o diritto.
Legge 219 del 22 dicembre 2017
Decreto Ministeriale 10 dicembre 2019, n. 168
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