I certificati anagrafici si riferiscono ai residenti e agli iscritti Aire nel Comune di Pelago e sussistono le seguenti tipologie:
I certificati anagrafici possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, senza che sia necessario dimostrare la titolarità di un interesse particolare.
Chi lo richiede deve però essere prima identificato.
Possono essere richiesti:
Per ricevere i documenti tramite mail/posta è necessario inviare una richiesta scritta insieme alla copia del documento di identità e alla ricevuta di pagamento, nonché una busta preaffrancata per l'evantuale invio cartaceo.
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo ad eccezione di quelli previsti dalla normativa come esenti.
I certificati sono soggetti al pagamento anche dei diritti di segreteria.
Un certificato in bollo, pertanto, avrà un costo è pari a: € 16,00 (marca da bollo da consegnare da parte del richiedente) + € 0,52.
Un certificato esente da bollo avrò un costo pari ad € 0,26.
I diritti di segreteria devono essere pagati:
- in contanti presso lo Sportello dei Servizi Demografici
- oppure mediante PagoPA, con le modalità descritte nel link in alto a sinistra.
Per certificati cartacei richiesti via posta è necessario l'invio della busta preaffrancata.
Allo sportello del Servizi Demografici la consegna dei certificati anagrafici è immediata.
Se la richiesta viene effettuate per PEC / e-mail / posta, la risposta avviene entro massimo 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati devono essere sostituiti CON l’AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’.
Si rammenta come il cittadino possa sempre rilasciare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche quando abbia a che fare con soggetti privati (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, sindacati, ecc.) che ne accettino l’utilizzo.
Laddove la richiesta abbia ad oggetto un certificato necessario per notifica atti giudiziari, il richiedente deve dichiarare che l'imposta è stata o sarà assolta col pagamento del contributo unificato (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del 18/04/2016).
Legge 24/12/1954, n. 1228 e il D.P.R. 30/05/1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" e s.m.i.;
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016;
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