Le persone che trasferiscono la loro residenza all'estero vengono iscritte in uno schedario particolare (A.I.R.E.), che comprende le posizioni dei cittadini italiani residenti all'estero e tutte le registrazioni che li riguardano.
A coloro che sono iscritti in questo schedario possono essere rilasciati alcuni certificati.
Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato d'Italia competente per territorio che trasmette la richiesta di iscrizione in AIRE al Comune, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
Cittadinanza italiana;
Dimora abituale all'estero di durata superiore a 12 mesi, non dovuta all'esercizio di occupazioni stagionali.
Per ottenere l'iscrizione all'A.I.R.E. sono necessari:
- ultima residenza prima dell'espatrio nel Comune di Pelago,
oppure
- atto di nascita trascritto nel Comune di Pelago,
oppure
- residenza di un parente o di un ascendente convivente nel Comune di Pelago.
- documento di identità valido;
- autocertificazione relativa all'esatto indirizzo estero di precedente dimora abituale.
48 ore per l'inserimento della richiesta; entro 90 giorni deve pervenire la conferma da parte dell'Autorità italiana all'estero.
Ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (A.I.R.E.) vengono rilasciati i seguenti certificati:
L. 27.10.1988 n. 470;
D.P.R. 6.9.1989 n. 323;
Circolare M.I.A.C.E.L. 26.6.1990 n. 12.;
D.L. n. 5/2012 convertito con Legge n. 35/2012
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIONALI
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Comunale.
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