IMU Imposta MUnicipale

IMU Imposta MUnicipale

Ufficio: Ufficio Tributi
Referente: Elisabetta Terenzi
Responsabile: Gabriele Berni
Indirizzo: PEALGO: Viale Rimembranza, 40
Tel: 0558327322 323 327
Fax: 0558326839
E-mail: tributi@comune.pelago.fi.it
Orario di apertura: link esterno ORARIO DI APERTURA

Descrizione

IMU è l'acronimo di Imposta Municipale Unica. Ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23.

Ulteriori modifiche si sono avute con la legge di Stabilità 2014 che ha abolito l'Imu sulla prima casa, tranne alcune eccezioni.

Requisiti del richiedente

l'IMU dovrà essere pagato dai proprietari di immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

In particolare sono soggetti all'IMU:

Il proprietario di immobili, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo;
i titolari di usufrutto, consistente nella facoltà di godere e usare il bene “come se ne fosse il proprietario”;
i titolari di uso, consistente nella facoltà di servirsi dell'immobile, limitatamente ai bisogni della propria famiglia;
i titolari di abitazione, consistente nel diritto di abitare l'immobile solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia;
i titolari di superficie, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui;
i titolari di enfiteusi, cioè il godimento di un bene altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
l’ex coniuge assegnatario dell’immobile, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione.
il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) per tutta la durata del contratto;
il concessionario di aree demaniali ( es., il concessionario di uno stabilimento balneare).

L'Imu con la legge di Stabilità 2014 non è più dovuta sulla prima casa e relative pertinenze. L'unica eccezione riguarda il caso in cui l’immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/9 e A/8 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.

L'Imu resta invece in vigore sulla seconda casa.

Tempi

ACCONTO 16 GIUGNO

SALDO 16 DICEMBRE

Modalità di fruizione

IL VERSAMENTO PUO' ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MODELLO F24.

Informazioni

ALIQUOTA BASE 10,60 per mille

Avvertenze

Le indicazioni fornite potrebbero essere soggette a variazione a fronte di eventuali modifiche apportate alla Legge nazionale.

PER OGNI MODIFICA E/O ULTERIORE NOVITA' SARA' NOSTRA PREMURA TENERE AGGIORNATO IL SITO INTERNET.

Normativa di riferimento

DECRETO LEGGE 201 DEL 06/12/2011 convertito con modifiche in LEGGE 214 DEL 22/12/2011 e s.m.i.
DECRETO LEGISLATIVO 23 DEL 14/03/2011
DECRETO LEGISLATIVO 504 DEL 30/12/1992

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