Giudici popolari

Giudici popolari

Ufficio: Servizi Demografici
Referente: Sandra Barbieri, Paola Poggi
Responsabile: Chiara Balestri
Indirizzo: sede PELAGO: Viale Rimembranza, 40
Tel: 0558327334
Fax: 0558326839
E-mail: anagrafe@comune.pelago.fi.it - comune.pelago@postacert.toscana.it
Orario di apertura: vedere link ESTERNO Orario di apertura

Descrizione

l giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei giudici popolari previa richiesta al comune di residenza, o d'ufficio, che viene chiamato, a titolo obbligatorio e a seguito di estrazione a sorte, a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere).

Modalità di richiesta

La richiesta di iscrizione deve essere presentata compilando il modulo allegato e consegnandolo:

  • all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico;
  • a mezzo posta elettronica certificata: comune.pelago@postacert.toscana.it;
  • a mezzo posta elettronica: anagrafe@comune.pelago.fi.it;
  • per posta ordinaria a Comune di Pelago, Viale della Rimembranza n. 40, 50060 Pelago.

Requisiti del richiedente

I cittadini residenti nel Comune di Pelago ed iscritti nelle liste elettorali del Comune, aventi i requisiti sotto elencati, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro la scadenza comunicata dal Comune attraverso avvisi pubblici, generalmente nei mesi di aprile e maggio di ciascun anno dispari.

Requisiti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio: scuola media inferiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, scuola media superiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Non possono svolgere le funzioni di Giudice Popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.

Iter procedura

Ogni due anni (anno dispari) il Comune invita con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello.

Previa verifica del possesso dei requisiti, vengono formati gli elenchi, i quali vengono poi trasmessi al presidente del Tribunale competente per territorio.

Un'apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone l’elenco definitivo.

La competenza dell'atto finale spetta al Tribunale.

Informazioni

Qualora fosse necessario richiedere la cancellazione dall'Albo dei Giudici Popolari, è necessario inviare richiesta in carta libera, corredata di un documento di identità, specificando la motivazione per la quale si richiede la cancellazione.

Normativa di riferimento

Legge 10.4.1951 n.287

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