l giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei giudici popolari previa richiesta al comune di residenza, o d'ufficio, che viene chiamato, a titolo obbligatorio e a seguito di estrazione a sorte, a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere).
La richiesta di iscrizione deve essere presentata compilando il modulo allegato e consegnandolo:
I cittadini residenti nel Comune di Pelago ed iscritti nelle liste elettorali del Comune, aventi i requisiti sotto elencati, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro la scadenza comunicata dal Comune attraverso avvisi pubblici, generalmente nei mesi di aprile e maggio di ciascun anno dispari.
Requisiti:
Non possono svolgere le funzioni di Giudice Popolare:
Ogni due anni (anno dispari) il Comune invita con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello.
Previa verifica del possesso dei requisiti, vengono formati gli elenchi, i quali vengono poi trasmessi al presidente del Tribunale competente per territorio.
Un'apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone l’elenco definitivo.
La competenza dell'atto finale spetta al Tribunale.
Qualora fosse necessario richiedere la cancellazione dall'Albo dei Giudici Popolari, è necessario inviare richiesta in carta libera, corredata di un documento di identità, specificando la motivazione per la quale si richiede la cancellazione.
Legge 10.4.1951 n.287
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