I coniugi interessati a raggiungere una soluzione consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio, possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo, come previsto dall’art. 12 della Legge n. 162/2014.
L’accordo raggiunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune è equiparato ai provvedimenti giudiziali.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
E’ possibile usufruire di tale modalità semplificata solo alle seguenti condizioni:
L’Ufficiale di Stato Civile verificherà la possibilità di procedere, esaminando le dichiarazioni rese e/o acquisendo d’ufficio l’eventuale documentazione necessaria, quindi concorderà con le parti due appuntamenti distinti, a distanza di almeno 30 giorni l’uno dall’altro, nei quali le parti dovranno essere presenti personalmente e contemporaneamente (non è ammessa la procura) per rendere la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Al primo appuntamento viene redatto e sottoscritto l'atto contenente l'accordo; i coniugi dovranno poi presentarsi al secondo appuntamento a firmare la conferma per renderlo valido. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo. La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. In caso di conclusione di accordo di separazione, trascorsi 180 giorni può essere attivata una nuova procedura per l’ottenimento del divorzio, che dovrà ripartire dalla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva e la convocazione dei coniugi per ulteriori due appuntamenti, con le stesse modalità sopra descritte. L’Ufficiale di Stato Civile trascriverà l’atto sui registri di Stato di Civile, provvederà ad apporre o a fare comunicazione per le annotazioni sull’atto di matrimonio e, a completamento dell’iter del divorzio, alle annotazioni sugli atti di nascita dei coniugi, nonché ad aggiornare il nuovo stato civile degli stessi in anagrafe, se residenti nel Comune, o a trasmetterlo al/ai loro comune/i di residenza.
Diritto fisso di € 16,00 da versare all'ufficiale di Stato Civile, al momento del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell'atto contenente l'accordo, oppure mediante PagoPA, con le modalità descritte nel link in alto a sinistra.
Primo contatto con i coniugi per l'acquisizione della documentazione e la verifica di competenza a poter ricevere la dichiarazione. Trascorsi almeno 30 giorni dalla dichiarazione resa i coniugi devono confermare la stessa (solo per la separazione, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162
Circolare Ministero dell'Interno n. 16/2014 del 1 ottobre 2014
Circolare Ministero dell'Interno n. 19/2014 del 28 novembre 2014
D.M. 9 Dicembre 2014
Circolare Ministero dell'Interno n. 21/2014 del 10 dicembre 2014
D.P.R. N. 396/2000
Decreto Ministero dell'Interno 5 aprile 2002 (formulario Stato Civile)
Legge n. 898 del 1 dicembre 1970 (legge sul divorzio)
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (in materia di autocertificazioni)
D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (imposta di bollo)
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