In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.
Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono presentare congiuntamente richiesta all’Ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
Le coppie interessate devono essere:
L'acquisizione dei documenti necessari avviene d'ufficio per tutti i cittadini italiani, mentre il cittadino straniero deve presentare anche il Nulla-Osta rilasciato da autorità consolare o analoga dichiarazione di capacità a costituire unione civile, giusta le legge cui lo Stato di appartenenza è sottoposto.
L'iter precedurale si divide in 2 fasi.
Prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
Seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.
Processo verbale:
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
• Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
• Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
La costituzione dell’unione:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
• rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
• scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.
Se almeno un residente nel Comune di Pelago:
a) durante l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì 8.30 / 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 / 18.00 NESSUN COSTO;
b) al di fuori dell’orario di lavoro € 150,00;
Se non residenti a Pelago:
a) durante l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì 8.30 / 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 / 18.00 COSTO € 300,00
b) al di fuori dell’orario di lavoro € 400,00
STRUTTURE RICETTIVE
Costo fisso di € 400,00
La costituzione dell'unione potrà essere formalizzata presso:
Sala Comunale - viale della Rimembranza n. 40:
Presso le strutture al di fuori dalla Casa Comunale:
"Castello di Ristonchi" via di Ristonchi, 1- Pelago;
"Agriturismo Risalpiano SSA" loc. Risalpiano, 7 – Pelago;
"Villa Grassina Soc. Agr. A.r.l" - Loc. Grassina n. 102 – Pelago;
"Ex Convento S. Margherita in Tosina" - Loc. Borselli – Pomino n. 7 – Pelago;
"Torremozza srl" - loc. Torremozza -Pelago;
"Podere Castellare Società agricola a.r.l" via Case sparse, 12 – Pelago;
"Castello di Nipozzano" - loc. Nipozzano, 10 –Pelago
• Legge 76/2016
• DPCM 144/2016
• Delibera Giunta Municipale n. 10 del 09/02/2017
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