La convivenza di fatto è un istituto che riguarda:
• coppie dello stesso sesso o di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all’Aire)
• unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli)
• coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
Servizio su appuntamento, contattare prima l'ufficio.
Valido documento di riconoscimento di entrambi i conviventi.
Nel caso in cui uno dei conviventi sia straniero, è onere dell'interessato produrre idoneo certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità straniera.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto viene registrata negli archivi anagrafici entro due giorni. L’ufficio ha poi 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, ed inviare eventuali richieste di integrazioni o contestazioni. Decorsi i 45 giorni senza alcuna comunicazione (silenzio-assenso) la pratica si può considerare conclusa positivamente.
L’Ufficio Anagrafe, successivamente alla conclusione della pratica, può rilasciare, dietro richiesta, un certificato anagrafico da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
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