Cittadinanza: riconoscimento iure sanguinis

Cittadinanza: riconoscimento iure sanguinis

Ufficio: Servizi Demografici - Stato Civile
Referente: Sandra Barbieri, Paola Poggi
Responsabile: Chiara Balestri
Indirizzo: sede PELAGO: Viale Rimembranza, 40
Tel: 0558327362 oppure 0558327334 oppure 0558327336
Fax: 0558326839
E-mail: anagrafe@comune.pelago.fi.it - comune.pelago@postacert.toscana.it
Orario di apertura: vedere link esterno ORARIO DI APERTURA

Descrizione

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis, cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). È il caso dei Paesi americani.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Se la persona risiede all’estero, è necessario rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per territorio, cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa.
È da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.

Modalità di richiesta

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis deve avvenire tramite la presentazione del modulo Istanza di riconoscimento Jure Sanguis, in bollo, compilato, sottoscritto in ogni sua parte e con allegata tutta la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.
La consegna dell’istanza può avvenire con una delle seguenti modalità:
• all’Ufficio Stato Civile negli orari di apertura al pubblico;
• a mezzo posta elettronica certificata: comune.pelago@postacert.toscana.it
• per posta ordinaria a Comune di Pelago, Viale della Rimembranza n. 40, 50060 Pelago

Requisiti del richiedente

• Essere residente nel Comune di Pelago
• Essere discendente di cittadino Italiano
• Essere in possesso della documentazione attestante la discendenza

Documentazione da presentare

Per l'iscrizione in Anagrafe
Per dimostrare la regolarità di soggiorno:
• se gli interessati provengono da paesi che non applicano l'accordo di Schengen sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro di ingresso apposto dall’autorità di frontiera Italiana.
•  se gli interessati provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen  dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Per la pratica di riconoscimento

Documentazione (indispensabile) attestante la discendenza Italiana consistente in:
• estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita (o, se la nascita è precedente al 1861, certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia e legalizzato dalla Curia vescovile e certificato di morte da cui risulta deceduto successivamente);
• atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, con indicazione di paternità e maternità;
• atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
• atti di matrimonio di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
• certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
• certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana del paese di emigrazione attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell’art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555;
• indicazione esatta di tutti gli indirizzi di residenza, dell’avo e di tutti discendenti.

Ulteriore documentazione che può essere necessario presentare:
• Se negli atti/certificati vengono riportate variazioni e rettifiche, è necessario allegare anche tutte le sentenza di rettifica e l’eventuale documentazione relativa alle variazioni
• Atto di morte dell’avo e dei suoi discendenti
• In caso di scioglimento di un matrimonio, occorre presentare la sentenza di divorzio/scioglimento

A seconda dei casi specifici e a discrezione dell’ufficiale di Stato Civile, può essere richiesta ulteriore documentazione integrativa che dimostri l’effettiva discendenza.

L’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ed i certificati a corredo dell’istanza medesima, se rilasciati da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti in carta semplice ed opportunamente tradotti e legalizzati (o apostillati).
Nel caso in cui, negli atti/certificati, ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze devono essere rettificate a cura del richiedente dall’Autorità Straniera. Copia della sentenza di rettifica deve essere presentata insieme all’istanza. Non saranno prese in considerazioni istanze non complete o con documentazione discordante.

Costi

Marca da bollo secondo valore vigente

Tempi

Indicativamente, circa un anno dalla presentazione dell’istanza

Informazioni

Per la trasmissione della cittadinanza è necessario che:
• l’avo sia nato dopo la proclamazione/annessione del Comune di nascita al Regno di Italia; se nato prima, deve essere deceduto successivamente;
• l’avo e i suoi discendenti non abbiano rinunciato o perso la cittadinanza italiana, nel caso in cui ciò fosse avvenuto, la rinuncia o la perdita deve essere successiva alla proclamazione/annessione del Comune di nascita al Regno di Italia e deve essere avvenuto successivamente alla nascita del figlio che trasmette la discendenza
• nel caso di avo nato fuori dal matrimonio o di matrimonio non documentato, è necessario che il genitore che trasmette la discendenza abbia reso la dichiarazione di nascita; non è sufficiente la sola menzione nell’atto di nascita
• nel caso in cui il riconoscimento da parte del genitore che trasmette la cittadinanza fosse avvenuto successivamente alla dichiarazione di nascita, occorre che lo stesso sia avvenuto in coerenza con le leggi italiane
Nel caso di discendenza da linea materna, la stessa è possibile solo se:
• padre ignoto o apolide o se il Paese estero del padre imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per iure soli (per nascita), e non per iure sanguinis, e il Paese di nascita del figlio non concedeva iure soli
• solo se nati dopo il 1° gennaio 1948
Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza, non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia, alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra; quindi, se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine, sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.

Avvertenze

La dichiarazione di presenza permette di soggiornare regolarmente in Italia per tre mesi.
Decorso tale tempo e in assenza della conclusione della pratica, deve essere richiesto in questura permesso temporaneo di soggiorno a uso riconoscimento cittadinanza.

Normativa di riferimento

• Legge 13 giugno 1912 n 555
• Sentenza Corte Costituzionale n 30 del 28 gennaio 1983
• Legge 21 aprile 1983 n 123
• Legge 15 maggio 1986 n 180
• Circolare del Ministero dell’interno n. K.28.1. dell'8 aprile 1991
• Legge 5 febbraio 1991 n 92
• Circolare del Ministero dell’interno n 28 del 23 dicembre 2002
• Sentenza della Corte di cassazione n 4466 del 25 febbraio 2009

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