Albo degli scrutatori di seggio

Albo degli scrutatori di seggio

Ufficio: Servizi Demografici - Elettorale
Referente: Sandra Barbieri, Paola Poggi
Responsabile: Lisa Fusi
Indirizzo: sede PELAGO: Viale Rimembranza, 40
Tel: 0558327334 0558327336 0558327362
Fax: 0558326839
E-mail: anagrafe@comune.pelago.fi.it - comune.pelago@postacert.toscana.it
Orario di apertura: vedere link esterno ORARIO DI APERTURA

Descrizione

L'iscrizione all'albo degli scrutatori ha lo scopo di fornire un elenco di soggetti idonei e disponibili per operare nell'ambito degli uffici elettorali di sezione, al fine di coadiuvare il Presidente di seggio nel seguire e controllare le operazioni di voto.

Modalità di richiesta

L'interessato deve presentare domanda in carta libera al Sindaco (il modulo è scaricabile dagli allegati di questa pagina) entro il 30 Novembre di ogni anno per essere incluso nell'Albo a partire dall'anno successivo. Entro il 30 Novembre un elettore già iscritto può chiedere la cancellazione dall'Albo tramite apposito modulo scaricabile dagli allegati di questa pagina.

Requisiti del richiedente

Per poter essere iscritti all'albo occorre avere i seguenti requisiti:

  • essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Pelago;
  • aver assolto gli obblighi scolastici;
  • non essere dipendente del Ministero dell'Interno, dell'Ente Poste S.P.A., Ministero Infrastrutture e dei Trasporti;
  • non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le ASL, le funzioni già attribuite al medico provinciale;
  • all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
  • non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
  • non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
     

Documentazione da presentare

Domanda di iscrizione all'Albo degli scrutatori (scaricabile dagli allegati di questa pagina) con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.

Iter procedura

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco invita gli elettori, con manifesto affisso l'albo pretorio del comune, che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il 30 novembre.
Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di
scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del D.P.R.16 maggio 1960, n. 570 e dall'articolo 104, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.
A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
Entro il 15 gennaio di cascun anno, l'albo così formato è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a
presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine.
Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un
controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.
Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.
L'albo così formato viene aggiornato periodicamente.
A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
Compiute le operazioni precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.
E' ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.
Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) si procede  all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Il sindaco, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b). La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Costi

Nessuno

Tempi

I soggetti nominati scrutatori nell'Albo e che vogliono rinunciare lo possono fare entro il 30 Gennaio. I soggetti nominati scrutatori per le elezioni possono rinunciare per gravi motivi entro 48 ore dalla notifica dell'atto.

Avvertenze

Chi è già inserito nell'Albo degli scrutatori non deve rinnovare la domanda di iscrizione.

Normativa di riferimento

- Art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95.
- Legge 30 aprile 1999, n. 120.
- Art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
- Legge 24.12.2007, n. 244
- Circolare n. 2 dell'11.01.2006
- Legge 270/2005

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