Prevenzione caduta alberi sulla sede fer­roviaria - Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie

misure atte ad evitare l’innesco e la propagazione di incendi

PELAGO - Su richiesta della Prefettura di Firenze (nota del 9 aprile 2020) si ricorda a tutti i proprietari, possessori detentori a qualunque titolo comunque coobbligati dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria nel territorio comunale di Pelago, ciascuno per particella catastale di propria competenza, ancorché gestiti da terzi, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione in base alle prescrizioni dettate dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R 753 del 11/7/1980

Ai trasgressori fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del CP saranno applicate le sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza secondo quanto disposto dagli art.li 38 e 63 del DPR 753/80 e successive modifiche.




TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO

Art. 38.
Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000. Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.

Art. 52.
Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovra', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla piu' vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovra' essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55.
I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56.
Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla piu' vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente e' aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 63.
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000. I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attivita' di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.