Incendi boschivi

Prorogato il periodo a rischio fino al 13 09 2020 compreso.

NORME PER ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI
Il Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) consente l’abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
L’abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione ed effettuato in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno.
Lo stero è un’unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.
Il mancato rispetto di ciascuno dei suddetti parametri (grossi cumuli, quantità superiori a 3 mt. steri per ettaro, abbruciamento effettuato non in loco) comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti diposizioni in materia.

PERIODO A RISCHIO DI INCENDIO
Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio Il periodo a rischio di incendio va dal 1 luglio al 13 settembre. In base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, la Regione Toscana può anticipare o prorogare il periodo di ivieto assoluto.

PERIODO NON A RISCHIO DI INCENDIO
Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l’autorizzazione dell’ente competente sul territorio.
Tutti gli abbruciamenti, in bosco e fuori dal bosco, devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni:
• limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli;
• utilizzare spazi ripuliti;
• operare in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;
• osservare la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell’abbruciamento.

ACCENSIONE FUOCHI IN BOSCO
PERIODO A RISCHIO DI INCENDIO (1 luglio - 13 settembre)
L’accensione fuochi è consentita esclusivamente:
• per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze
• nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni.

PERIODO NON A RISCHIO DI INCENDIO
L’accensione fuochi è consentita:
• per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze
• nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni
• limitatamente al riscaldamento o alla cottura di cibi per esigenze personali e nel rispetto delle precauzioni:
spazi ripuliti, cautele per evitare la propagazione del fuoco, costante sorveglianza.

DEROGHE
In deroga, l’ente competente può autorizzare:
• manifestazioni che prevedano l’uso di fuochi anche pirotecnici
• attività in campeggi anche temporanei

Le autorizzazioni devono contenere le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio.

SANZIONI
Nei periodi a rischio, nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo di incendi boschivi, si applica la sanzione di € 2.066,00.
Nei periodi a rischio, nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio non particolarmente elevato, si applica la sanzione di € 240,00.
Nei periodi non a rischio, ovunque si applica la sanzione di € 120,00.

Se avvisti un incendio di bosco chiama subito uno dei seguenti numeri: 800 425 425 S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana 115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

https://www.regione.toscana.it/speciali/aib-antincendi-boschivi